Nuove modalità di versamento del bollo sulle fatture elettroniche.

Nuove modalità di versamento del bollo sulle fatture elettroniche.

Con D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito – per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021 – le scadenze di versamento dell’imposta di bollo nei casi previsti.

Con riferimento all’anno 2020, l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche doveva essere versata, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. In via di semplificazione, il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha previsto che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, quindi entro il 20 luglio anziché entro il 20 aprile. Laddove, invece, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri fosse inferiore a 250 euro, il relativo versamento poteva essere ulteriormente differito al 20 ottobre, cioè alla scadenza relativa al terzo trimestre.

Le nuove tempistiche

Con D.M. 4 dicembre 2020, applicabile alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 cambiano le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo sopra enunciate, che dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

La nuova scadenza riguarderà le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto – per le fatture elettroniche del secondo trimestre – l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Una differente tempistica è prevista, in via di eccezione, in due specifici casi.

In particolare, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre. Se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

I codici da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo sono rimasti gli stessi: 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo trimestre, 2523 per il terzo trimestre, 2524 per il quarto trimestre.

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