Rottamazione 2023

Il comma 231 della Legge di bilancio 2023 consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Nel caso in cui si aderisca alla rottamazione sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica senza il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in un massimo di 18 rate; in tal caso, sono dovuti, dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

La data del 30 giugno si riferisce alla data di consegna del ruolo da parte dell’ente creditore (es. Inps, Inail, Comune) all’agente della riscossione e NON alla data di notifica della cartella di pagamento, la quale potrebbe essere anche successiva.

Come fare: entrando nel sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con il proprio SPID è possibile consultare la propria situazione debitoria. Il sistema proporrà l’elenco delle cartelle rottamabili. Il contribuente dovrà presentare istanza di rottamazione entro il 30 aprile 2023, scegliendo il numero di rate (fino a 18 dal 31.07.2023). In ogni caso, laddove all’interno dell’istanza siano stati inclusi ruoli non rottamabili l’agente provvederà ad escludere solo questi mantenendo la definizione valida per tutti gli altri.

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