Nuove regole dal 2022 su esterometro e fatture elettroniche

Gentili Clienti,

la presente per informarvi che la legge di Bilancio 2021 ha stabilito, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente comunicati tramite l’Esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema d’Interscambio (SdI) con il formato standard delle fatture elettroniche XML. L’Esterometro verrà pertanto abolito dal 2022.

In sintesi:

operazioni attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica intestata al cliente estero, indicando quale codice destinatario il valore: “XXXXXXX”; la fattura in questione non verrà effettivamente consegnata dal SdI al cessionariocommittente estero; le fatture attive dovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;

operazioni passive: il cessionario che riceverà una fattura passiva, dovrà farsi carico di generare un documento di Integrazione o di Autofattura nel formato della fattura elettronica, da trasmettere al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

Per l’emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:

  • TD16per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
  • TD20per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

Procedura

All’atto della ricezione della fattura passiva cartacea emessa dal fornitore estero, l’operatore continuerà a registrarla con le consuete modalità in prima nota Iva. Al termine della registrazione, il software contabile, rilevando che si tratta di fattura emessa da un fornitore estero, potrà effettuare la generazione e la trasmissione del documento Xml di tipo TD17/TD18/TD19. Va segnalato che, poiché per i documenti di tipo TD17/TD18/TD19 devono essere indicati nel campo del destinatario (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura, tali documenti saranno, a seguire, recapitati dallo SDI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

 

Reverse Charge interno

La procedura dovrà essere adottata anche per le operazioni interne (esempio: subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici le cui fatture sono emesse in reverse charge interno) e tipo documento TD16, da utilizzarsi per l’integrazione delle fatture.

In tal caso, poiché la fattura di acquisto di origine è già elettronica, trattandosi di acquisto nazionale, la generazione del documento di integrazione di tipo TD16 potrà essere effettuata in modo automatico già a partire dalla fattura stessa, in relazione ai soli righi con natura N6, sui quali sarà sufficiente avere l’indicazione dell’aliquota Iva da applicare. I flussi operativi descritti sono solo esemplificativi e potranno, chiaramente, avere declinazioni diverse, in relazione alle specificità di ciascun software gestionale.

Un cenno a parte meritano le operazioni verso soggetti residenti a San Marino, per le quali dal 01 luglio 2022 scatterà l’obbligo di tracciamento elettronico, che però è già applicabile dal 01 ottobre 2021 in via facoltativa.

In caso di cessione di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sammarinesi, riportano il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino e sono trasmesse dallo SDI all’ufficio tributario di San Marino. Questo, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Il cedente italiano potrà visualizzare online l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore italiano dovrà nei trenta giorni successivi emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR 633/72.

Nel caso invece di acquisti da operatori economici sammarinesi, le fatture elettroniche emesse da questi ultimi, muniti di numero di identificazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SDI, il quale le recapita all’acquirente italiano.

Cordiali saluti,

Studio Orlandi

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