Nuove regole E-commerce dal 01.07.2021.

Il Consiglio dei Ministri, il 26 febbraio 2021, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

La normativa europea in materia fa parte del cd. pacchetto e-commerce, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.

Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.

Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.


E-commerce: le novità in dettaglio

Riduzione a 10 mila euro del limite entro il quale le vendite a distanza intracomunitarie potranno essere tassate nel paese del fornitore anziché in quello del consumatore e allargamento del regime semplificato dello sportello unico, responsabilizzazione dei gestori dei mercati virtuali per le vendite effettuate nell’Ue da fornitori extracomunitari.

 

Novità dal 1° luglio 2021:

Vendite a distanza intraUe

Viene meglio introdotta la definizione di vendite a distanza che prescinde dalle modalità di conclusione del contratto ed evidenzia la circostanza che il trasporto o la spedizione da uno stato membro all’altro avvenga a cura del fornitore o per suo conto.

La novità sta però nel fatto che ciò si riterrà sussistente anche quando il fornitore intervenga indirettamente nel trasporto o spedizione (a tal proposito si veda nell’art. 5-bis del regolamento Ue 282/2011, inserito dal regolamento 2026/2019).

Il regime applicabile alle vendite a distanza continua a basarsi sul principio della tassazione nel paese dell’acquirente privato consumatore.

La novità riguarda l’ammontare del limite per la semplificazione: non più 35 mila euro annui di vendite in ciascun paese dell’Ue diverso da quello di residenza dell’impresa, ma solo 10 mila euro per tutte le vendite effettuate negli altri paesi Ue.

Moss ampliato

L’obbligo di applicare l’Iva a destinazione implica la necessità, per il fornitore, di identificarsi nel paese in cui è stabilito il consumatore.

Per facilitare l’adempimento, le nuove disposizioni estendono il perimetro del regime semplificato del mini sportello unico, che consente, in via facoltativa, di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi Ue di consumo presso il paese in cui è stabilita l’impresa.

Il regime semplificato, finora utilizzabile soltanto per le suddette prestazioni di servizi ex art. 7-octies, dpr 633/72, dal 1° luglio 2021 potrà essere usato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, per tutte le prestazioni di servizi «b2c» soggette al pagamento dell’Iva nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore.

Per effetto di questa estensione, il regime speciale si chiamerà Oss (one stop shop) e non più Moss.

 

Marketplace

Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (mercati virtuali) saranno direttamente responsabili dell’applicazione dell’Iva per le seguenti cessioni:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’Ue, quando effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Ue;
  • vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

In relazione alle suddette operazioni, si presumerà infatti che il titolare del mercato virtuale abbia acquistato e venduto i prodotti, su cui dovrà liquidare l’Iva con riferimento al momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

Al via la registrazione ai nuovi regimi IVA OSS e IOSS

Il MEF rende nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere, a partire dall’1.4.2021, alla registrazione ai nuovi regimi IVA OSS e IOSS, disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, in preparazione dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Nello specifico a decorrere dall’1.7.2021 saranno operativi:

  • ilregime “OSS” (One Stop Shop), applicabile:
    • al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un’interfaccia elettronica;
    • ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;


 

  • il regime c.d. “IOSS”(Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

 

Le novità per l’e-commerce

Queste novità applicabili per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali privati possono essere riassunte così:

  • le cessioni di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, cioè nello Stato dell’acquirente (occorre applicare al bene venduto l’iva dello Stato dell’acquirente);


 

  • in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;
  • in caso di superamento in corso d’anno della predetta soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;


 

  • il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato c.d. “MOSS” (ridenominato ora “OSS”).

Per determinare la soglia di € 10.000 va tenuto conto non solo l’ammontare delle cessioni intraUE di beni, ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / elettronici a consumatori finali.

Questa nuova disciplina interessa anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato “di consumo” delle stesse, ed anche per le cosiddette “vendite a distanza” di beni importati con destinazione in Italia ovvero in altri Stati UE di valore non superiore a € 150 non soggetti ad IVA all’importazione per i quali l’imposta è versata tramite il “IOSS”.

È previsto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione applicabile ai beni di valore non superiore a € 150, applicabile da parte dei soggetti che non utilizzano il predetto regime.

 

I nuovi servizi

I nuovi servizi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che compongono il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato ed elettronico, sono qui di seguito elencati:

  • “OSS non-UE” riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE;
  • “OSS UE” utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono / trasportano beni a partire dall’Italia;
  • “IOSS” riservato ai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE.

L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l’effettuazione di un unico versamento dell’IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.

Infine ricordiamo che i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni di intermediario IOSS.

L’opzione per il MOSS

Il soggetto passivo che decidere di optare per il regime MOSS evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell’IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura.

 Fonte: Comunicato stampa del MEF del 29.3.2021 che riportiamo integralmente:

Dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo a tal fine predisposto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.


In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare sarà introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. 
Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021 (articolo 2, terzo paragrafo, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, come sostituito dall’articolo 1, primo paragrafo, punto 2), del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020).


L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it. In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

  • al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
    • al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile  organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
    • al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate.

 

 

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