Decreto Sostegni e contributo a fondo perduto

Con il decreto Sostegni e con gli ultimi aggiornamenti ricevuti questa settimana prende forma il nuovo contributo a fondo perduto, non tassabile.

Beneficiari del contributo a fondo perduto, per il quale in sede di istanza telematica si dovrà specificare se si intende ottenere l’accredito in conto corrente oppure la fruizione sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, saranno i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione.

 

La condizione fondamentale d’accesso consiste nel calo di fatturato / corrispettivi determinato guardando alla data di esecuzione dell’operazione (valgono quindi tutte le regole già stabilite con riguardo allo scorso Decreto Rilancio D.L. 34/2020):

l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 2019.

 

Quanto alla determinazione del contributo, occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019; tale percentuale varia a seconda dei ricavi/compensi del 2019.

 

Prima di ricordare le percentuali, che comunque erano già state anticipate nei giorni precedenti, è opportuno porre l’accento sul fatto che la percentuale di spettanza non è determinata in base al fatturato (come sembrava in un primo momento, potendo quindi immaginare di dover far riferimento al fatturato del 2020) bensì in base ai ricavi/compensi dichiarati per l’esercizio in corso al 31/12/2019, un anno del tutto “normale” e quindi con dati potenzialmente superiori a quelli immaginabili con riferimento al fatturato 2020. Si ricorda inoltre che non necessariamente i ricavi/compensi corrispondono al fatturato, posto che entrano in gioco le regole di determinazione del reddito a seconda del regime contabile adottato (competenza, cassa, ecc.) ed anche alla luce della concorrenza al valore del fatturato di operazioni che non rappresentano ricavi/compensi tipici, quali le cessioni di beni strumentali.

Le fasce per la determinazione del CFP sono le seguenti (la percentuale deve essere applicata alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 e quello medio mensile 2020):

  1. Ricavi / compensi 2019 fino a 100mila euro: 60%
  2. Ricavi / compensi 2019 > 100mila euro e fino a 400mila euro: 50%
  3. Ricavi/compensi 2019 > 400mila euro e fino a 1 milione di euro: 40%
  4. Ricavi/compensi 2019 > 1 milione di euro e fino a 5 milioni: 30%
  5. Ricavi/compensi 2019 > 5 milioni e fino a 10 milioni (soglia massima): 20%

Il contributo viene comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società; l’ammontare massimo è fissato in 150.000 euro.

Esempio:

Ricavi 2019: euro 350.000 (corrispondente alla fascia 2)

Fatturato/corrispettivi 2020: Euro 216.000 = ft. medio mensile anno 2020: euro 18.000

Fatturato / corrispettivi 2019: euro 350.400 = ft. medio mensile anno 2019: euro 29.200

Il calo di fatturato mensile medio è pari a euro 29.200-18.000= euro 11.200 euro, che corrisponde ad un calo percentuale medio del 2020 rispetto al 2019 pari al 38,36%, e quindi superiore alla soglia richiesta del 30%.

Il contributo a fondo perduto (CFP) spettante sarà pari a 11.200 euro x 50% = 5.600 euro.

Vi sono tuttavia casi per i quali il CFP non ogni caso riconosciuto, ovvero:

Soggetti che hanno cessato partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni;

Soggetti che hanno aperto partita IVA dopo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni;

Per quanto riguarda i soggetti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il CFP viene riconosciuto comunque, anche in assenza di calo di fatturato nella misura richiesta, ma vi è una novità rispetto a quanto era previsto per il CFP del decreto Rilancio: questi soggetti dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.

L’invio dell’istanza di accesso al nuovo contributo a fondo perduto dovrà essere effettuato in modalità telematica, a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021, mediante i canali online dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’istanza telematica potrà essere presentata anche per il tramite del proprio commercialista.

Il nostro studio offre il servizio relativo all’effettuazione dei conteggi ed alla presentazione della richiesta telematica di contributo per quei clienti che ce lo richiedano. Il costo del servizio varia a seconda della complessità dei conteggi da effettuare.

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